Il ritrovamento di nuovi documenti riguardanti il commissario morto a Dachau, Giovanni Palatucci (1909-1945, nato a Montella, AV), ha favorito una migliore comprensione delle vicende che coinvolsero questo funzionario della Pubblica Sicurezza, divenuto poi Reggente della Questura di Fiume (oggi Rijeka). Per tale motivo è stato promosso un evento al Senato della Repubblica il giorno 8 giugno, organizzato dalla Fondazione “Amici di Giovanni Palatucci”
Una relazione base è stata affidata al Prof. Pier Luigi Guiducci, Storico della Chiesa, già Docente in tre Università. Questo studioso, autore di più di duecento libri scientifici, è stato il Presidente della Commissione che dal 2015 al 2020 ha esaminato le carte riguardanti Palatucci arrivando a un Rapporto finale completamente a favore dell’ex Reggente. Per questo motivo gli abbiamo rivolto alcune domande.
Prof. Guiducci, perché ricordare Palatucci? Perché è stata una persona che ha saputo fermarsi ai bordi della strada per soccorrere il vilipeso, il perseguitato, il condannato a morte. Nel suo periodo i perseguitati erano gli Ebrei. È vero che sono stati ritrovati nuovi documenti che attestano l’opera di Palatucci a favore degli Ebrei? Sì, è vero. Nell’attuale Croazia è stato possibile leggere un documento della ex Polizia segreta di Tito (OZNA) ove per ben due volte si ricorda l’impegno di Palatucci verso gli Ebrei. Si trova scritto: “Secondo alcune informazioni è stato arrestato perché ha voluto salvare un gruppo di ebrei per i quali lui nutre una speciale simpatia”. E anche in un altro documento della Resistenza jugoslava si annota una valutazione favorevole al funzionario: “Aiuto commissario in servizio dal 1930 (rectius 1936) alla primavera del 1944. Funzionario di grandi capacità e benefattore. La polizia tedesca lo internò a Dachau”. Una sottolineatura così positiva a quei tempi era un fatto raro. Oltre la Croazia? In Italia, a Trieste, ho ritrovato uno scritto di un ebreo che attesta l’opera di Palatucci mirata a nascondere in una casa degli Ebrei. Sono anche riemerse a Napoli lettere dello zio di Palatucci, vescovo, ove c’è un’attenzione particolare verso gli Ebrei. Sempre a Napoli è stata individuata anche la lettera che il funzionario scrisse nel treno che lo trasportava a Dachau. Interessante è pure lo scritto del conte De Saugy ove l’A. cerca di convincere Palatucci a salvarsi in Svizzera. Ma il Reggente accompagnò alla frontiera due donne ebree. Loro si salvarono, lui no perché ritornò a Fiume. Altri documenti ritrovati?
Sono emersi in Australia. Qui un notaio conservava alcune foto di Palatucci. Si è arrivati così a un evento al Senato della Repubblica… Sì, è un momento importante perché consentirà di far meglio conoscere la figura di Palatucci, che è anche “Medaglia d’Oro” e “Servo di Dio”, superando due estremi: il trionfalismo e le celebrazioni staccate dalla ricerca storica. So che Lei sta per pubblicare un libro su Palatucci… Sì uscirà in occasione della Giornata della Shoah, edito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo è: “Shoah a Fiume. Giovanni Palatucci, ‘Giusto tra le Nazioni’. Ricerca storica, testimoni, documenti trovati, evidenze”.
Nella Chiesa Cattolica, una positio (Positio super Virtutibus) è un documento o una collazione di documenti usata nel processo tramite cui una persona è dichiarata Venerabile, il secondo dei quattro passaggi per la sua canonizzazione come santo. La positio raccoglie l’evidenza ottenuta da un’inchiesta diocesana sulle virtù eroiche per la presentazione di tale inchiesta in un documento da presenta al Dicastero delle cause dei santi. Al momento della presentazione, la positio è esaminata da una commissione di esperti storici e di teologi, e se loro riscontrano l’evidenza presentata idonea, loro possono poi raccomandare al Papa che il candidato sia dichiarato Venerabile Una positio può superare anche le 1.000 pagine di lunghezza. Il tempo tra la preparazione di una positio e la raccomandazione della commissione storico-teologica può essere spesso lunga decenni.
1. Le norme canoniche riguardanti la procedura da seguire nelle Cause dei Santi sono contenute nella Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister promulgata da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (AAS LXXV, 1983, 349-355).
2. Per iniziare una Causa occorre che passino almeno 5 anni dalla morte del candidato. Ciò per consentire maggior equilibrio ed obiettività nella valutazione del caso e per far decantare le emozioni del momento. Tra la gente deve essere chiara la convinzione circa la sua santità (fama sanctitas) e circa l’efficacia della sua intercessione presso il Signore (fama signorum).
3. Ad iniziare l’istruttoria è competente il vescovo della diocesi in cui è morta la persona di cui è richiesta la beatificazione. Il gruppo promotore (Actor Causae): diocesi, parrocchia, congregazione religiosa, associazione, tramite il postulatore chiede al vescovo l’apertura dell’istruttoria. Il vescovo, ottenuto il nulla osta della Santa Sede, costituisce un apposito Tribunale diocesano. Davanti al Tribunale i testimoni sono chiamati a riferire fatti concreti sull’esercizio, ritenuto eroico, delle virtù cristiane, e cioè delle virtù teologali: fede, speranza e carità, e delle virtù cardinali: prudenza, giustizia, temperanza, fortezza, e delle altre specifiche del proprio stato di vita. Inoltre, si devono raccogliere tutti i documenti riguardanti il candidato. Da questo momento gli compete il titolo di Servo/a di Dio.
4. Terminata l’istruttoria diocesana, gli atti e la documentazione passano alla Congregazione delle Cause dei Santi. Qui viene confezionata la Copia pubblica, che serve per l’ulteriore lavoro. Il postulatore, residente a Roma, segue sotto la direzione di un relatore della Congregazione, la preparazione della Positio cioè della sintesi della documentazione che prova lÂ’ esercizio eroico delle virtù. La Positio viene sottoposta all’esame (teologico) dei nove teologi che esprimono il loro voto. Se la maggioranza dei teologi è favorevole, la Causa passa all’esame dei Cardinali e dei Vescovi, membri della Congregazione. Questi tengono le riunioni due volte al mese. Se il loro giudizio è favorevole, il Prefetto della Congregazione presenta il risultato di tutto l’iter della Causa al Santo Padre che concede la sua approvazione ed autorizza la Congregazione a redigere il decreto relativo. Segue la lettura pubblica e promulgazione del decreto.
5. Per la beatificazione di un confessore [per “confessore” si intende quella categoria di Beati e Santi distinta dai martiri: i martiri hanno versato il loro sangue per la fede (uccisi in odium fidei); i confessori sono i beati e i santi che hanno testimoniato la loro fede durante la vita terrena, senza subire però il martirio] occorre un miracolo attribuito all’intercessione del Servo/a di Dio, verificatosi dopo la sua morte. Il miracolo richiesto deve essere provato tramite un’apposita istruttoria canonica, seguendo una procedura analoga a quella per le virtù eroiche. Si conclude anche essa con il relativo decreto. Promulgati i due decreti (cioè circa le virtù eroiche e circa il miracolo) il Santo Padre decide la beatificazione che è la concessione del culto pubblico, limitato ad un ambiente particolare. Con la beatificazione al candidato spetta il titolo di Beato.
Per la Beatificazione di un martire non serve il miracolo: viene riconosciuto il martirio.
6. Per la canonizzazione occorre un altro miracolo, attribuito all’intercessione del Beato e avvenuto dopo la sua beatificazione. Le modalità dell’accertamento dell’asserito miracolo sono uguali a quelle seguite per la beatificazione. Per la canonizzazione si intende la concessione del culto pubblico nella Chiesa Universale. Ne è coinvolta l’infallibilità pontificia. Con la canonizzazione, al Beato compete il titolo di Santo.
Anche per la Canonizzazione di un Beato martire, serve il riconoscimento di un miracolo.
[A cura della Congregazione delle Cause dei Santi]








